Statuto Firenze Lirica
Stagione operistica firenze Lirica
Consiglio firenze Lirca
Farsi soco di Firenze Lirica
La storia di Firenze Lirica
Canti Lirico

Art.   1 – Costituzione dell’Associazione

E’ costituita l’Associazione denominata “Firenze Lirica” per le finalità culturali  richiamate nel presente Statuto ed ha durata illimitata.

Art.   2 – Sede dell’Associazione

L’Associazione ha sede a Firenze e, in via transitoria, trova domicilio e recapito postale presso l’indirizzo del Presidente pro tempore.

Art.   3 – Finalità

L’Associazione non ha fini di lucro; si rivolge alla generalità dei cittadini; si basa sulla democraticità della struttura ed ha cariche associative elettive. Essa si pone le seguenti finalità:

  1. divulgare, incrementare e consolidare la cultura musicale, nelle sue varie forme espressive, ed in particolare la musica lirica e vocale, sollecitandone l’ascolto e l’approfondimento attraverso attività illustrative, didattiche e concertistiche;
  2. promuovere sistematiche iniziative tese a salvaguardare e diffondere il melodramma;
  3. consolidare la conoscenza dello spettacolo teatrale, allo scopo di mostrare l’unitarietà e la sintesi delle sue componenti poetiche, gestuali, scenografiche e coreografiche;
  4. produrre, organizzare e diffondere spettacoli ed iniziative artistiche in genere, anche in collaborazione e integrazione con altri Enti ed Istituzioni sia pubbliche che private, italiane e straniere;
  5. promuovere la conoscenza di giovani cantanti lirici a mezzo di audizioni, concorsi e, in genere, attraverso iniziative volte alla formazione di base e professionale, nonché alla ricerca di occasioni di esibizioni in pubblico;
  6. organizzare attività dirette a consolidare l’associazionismo.

Art.   4 – I Soci

Possono essere Soci dell’Associazione sia persona fisiche che giuridiche, Enti pubblici e privati, Associazioni ed altre Istituzioni, sia italiane che straniere. I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:
Soci Fondatori
Soci Ordinari
Soci Sostenitori

Soci Onorari

Art.   5 – I Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione

Art.   6 -  I Soci ordinari

Sono Soci Ordinari  le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private che intendono aderirvi secondo i principi di cui al presente Statuto. Nel caso in cui i Soci siano persone giuridiche, i diritti dei medesimi sono riconosciuti al loro legale rappresentante o da chi verrà da essi designato a rappresentarli.
La qualità di Socio ordinario viene acquisita previo pagamento della quota associativa, nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci.
La quota sociale è intrasmissibile.E’ facoltà del Consiglio Direttivo respingere l’iscrizione o escludere i Soci per gravi motivi, ostativi al perseguimento delle finalità dell’Associazione. Nel secondo caso  sarà restituita la quota versata dall’interessato.
Il Socio Ordinario ha facoltà di versare, in eccedenza, contributi associativi straordinari; tale circostanza non costituisce alcuna posizione privilegiata all’interno dell’Associazione.

Art.   7 - Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori i cittadini, le persone giuridiche anche non riconosciute, le associazioni, gli enti, sia pubblici che privati, che si richiamano ai valori ed obiettivi indicati all’art.3 e che sostengono finanziariamente l’Associazione con quote pari ad almeno il doppio della quota annuale.

Art.   8 – I Soci Onorari

Sono Soci Onorari le personalità che si sono particolarmente distinte ed affermate nella cultura, specialmente nei settori musicale e lirico – vocale, nonché coloro che abbiano fornito apporti di fondamentale rilievo all’Associazione.
I Soci Onorari sono esentati dal versamento delle quote associative.

Art.   9 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio può venir meno:
- per dimissioni, da comunicare per iscritto almeno un mese prima dello scadere   dell’anno sociale;
-  per decadenza, ovvero per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è   avvenuta l’ammissione;
-  per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, per accertati motivi di   incompatibilità e per aver contravvenuto
   alle norme ed obblighi del presente Statuto   o per altri motivi che comportino indegnità.
-  per morosità oltre l’anno di competenza dell’ultima quota sociale versata.

Art. 10 – Accesso alle manifestazioni

Alle iniziative promosse dall’Associazione oltre ai Soci potranno avere accesso anche i non associati, alle condizioni e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Organi dell’Associazione

L’Associazione ha i seguenti organi:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Collegio dei Sindaci.

Art. 12 – L’Assemblea

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante in seno all’Associazione.
Essa elegge i componenti del Consiglio Direttivo; determina l’importo annuo della quota associativa; delibera sui bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione, sui programmi della stessa, sulle relazioni e proposte del Consiglio Direttivo; delibera altresì sulle proposte di modifica dello Statuto, su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione, sullo scioglimento dell’Associazione.
Si riunisce almeno una volta l’anno e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, nonché qualora ne sussista la richiesta da parte di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci in regola con i pagamenti.
La convocazione dell’Assemblea si effettua mediante avviso scritto del Presidente  almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita.
Copia dell’avviso sarà affisso all’albo della sede dell’Associazione, qualora disponibile.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando risultino presenti almeno Soci in numero pari alla metà dei Soci in regola con i pagamenti; in seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L’Assemblea elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario, che provvederanno a redigere e firmare congiuntamente il verbale della riunione.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti.
Il voto è di norma palese. E’ invece espresso a scrutinio segreto nel caso di elezioni a cariche sociali o, negli altri casi, su richiesta della maggioranza di 2/3 dell’Assemblea.
Per le votazioni l’Assemblea nomina apposita Commissione composta dal Presidente e da 2 (due) scrutatori, che non possono essere eletti alle cariche sociali. Sono ammesse deleghe per un numero non superiore a due per ogni Socio.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci; è composto da 5 (cinque) a 9 (nove)  membri, che durano in carica tre anni e possono essere rieleggibili.
Alle elezioni per il rinnovo degli organi sociali partecipano, in qualità di votanti e di eleggibili, i Soci in regola con il pagamento delle quote associative.
Il Consiglio Direttivo nomina , a maggioranza semplice, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore di Produzione, il Segretario, il Tesoriere.
Nomina altresì il Direttore Artistico, nonchè il Consulente Artistico o Musicale.
Ai Consiglieri potranno essere attribuite ulteriori cariche qualora il Consiglio Direttivo  ne ravvisi l’opportunità. Il Consiglio inoltre può avvalersi dell’opera di Soci o persone esterne dichiaratesi disponibili ad assolvere specifiche mansioni per l’interesse dell’Associazione.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni qual volta ne ravvisi l’opportunità, ovvero ne venga richiesta la convocazione di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.
Per la validità delle sedute occorre la presenza della metà più uno dei Componenti il Consiglio Direttivo.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di iscrizione all’Associazione.
Il Consigliere che decade è sostituito dal primo Socio della lista dei non eletti dell’ultima votazione per il rinnovo delle cariche sociali.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la piena attuazione ed osservanza del presente statuto; delibera sulle questioni inerenti l’attività dell’Associazione, secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie per l’applicazione delle stesse. Esso formula i regolamenti interni; predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea;  redige la relazione dell’attività svolta nell’anno sociale; adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci.
Al Consiglio Direttivo è dato di poter concedere l’iscrizione onoraria di cui all’art. 8.

Art. 14 – Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione nei confronti dei terzi, curandone l’immagine; presiede il Consiglio Direttivo; cura il buon funzionamento dell’Associazione; vigila sulla riuscita delle manifestazioni; firma la corrispondenza che impegni finanziariamente o moralmente l’Associazione stessa e/o il Consiglio Direttivo; in caso d’urgenza assume i provvedimenti ritenuti necessari, anche se di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso Consiglio entro tempi opportunamente brevi.
E’ coadiuvato, per la parte amministrativa, dal Segretario e può aprire, a nome dell’Associazione, depositi di c/c operando sugli stessi con firma disgiunta dal Tesoriere.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Art. 15– Il Direttore Artistico.  Il Consulente Artistico o Musicale

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri dell’Associazione in possesso dei requisiti professionali nel campo della musica lirica, sinfonica e del teatro in genere. In mancanza, il Consiglio Direttivo potrà nominare il Consulente Artistico tra le personalità – anche esterne all’Associazione - che si siano particolarmente distinte nel campo della cultura musicale, specialmente nel settore lirico – vocale. Il Direttore ed il  Consulente Artistico predispongono la  programmazione delle manifestazioni curate dall’Associazione.
Nel caso in cui sia ritenuto opportuno, il Consiglio potrà nominare un Consulente Musicale.
Il Direttore Artistico ed il Consulente Artistico o Musicale durano in carica tre anni e, comunque, non oltre la  decadenza del  Consiglio Direttivo stesso.
Il Consulente Artistico o Musicale, se nominati tra le personalità esterne all’Associazione, possono essere esentati dal versamento delle quote associative.

Art. 16 – Il Direttore di Produzione

Collabora con il Direttore Artistico sulla scelta e attuazione  degli interventi artistici e di intrattenimento programmati; cura i rapporti con gli interpreti previamente indicati dal Direttore Artistico; in caso di urgenza adotta le determinazioni ritenute più opportune, purché nell’ambito degli indirizzi generali fissati dal Direttore Artistico; riferisce al Consiglio Direttivo circa l’andamento delle manifestazioni in corso e di quelle future.
 

Art.17 – Il Segretario

Il segretario ha il compito di curare la parte amministrativa dell’Associazione, tenere i registri sociali,  curare i rapporti con i soci, compilare i verbali delle sedute consiliari, mandare in esecuzione le deliberazioni relative, curare la corrispondenza alla quale sia personalmente autorizzato nonché quella predisposta dal Presidente, tenere in consegna tutti i documenti ed i timbri sociali.

Art. 18 – Il Tesoriere

Il Tesoriere deve custodire i fondi sociali da depositare presso un Istituto di credito concordato con il Consiglio Direttivo su di un conto corrente intestato all’Associazione, sul quale è abilitato ad operare con firma disgiunta dal Presidente; tiene le scritture contabili sugli appositi registri; predispone la stesura dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

Art. 19 Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri ed è eletto dall’Assemblea dei Soci con le stesse modalità e durata del Consiglio Direttivo.
Il Collegio ha il compito di verificare la gestione finanziaria ed amministrativa dell’Associazione.
Ha inoltre il compito di accertare la regolarità e  la corretta impostazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo prima della loro presentazione all’Assemblea dei Soci per la loro approvazione, accompagnandoli con apposita relazione.
 

Art. 20 – I bilanci dell’Associazione

I bilanci dell’Associazione sono annuali e dovranno essere accompagnati dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
 Il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo dell’anno sociale in corso  dovranno essere presentati per l’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro la fine del mese di febbraio.

Art. 21 – Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dai versamenti delle quote associative e delle contribuzioni;
  2. dalle entrate per le attività istituzionali;
  3. dalle sovvenzioni, contributi, introiti a qualsiasi titolo di persone fisiche e soggetti giuridici, Associazioni, Enti pubblici e privati;
  4. da sponsorizzazioni di terzi;
  5. dalle attrezzature, arredamenti, libri, dischi e CD, strumenti musicali, sussidi audio e video, beni immobili e quanto altro acquisito con i proventi della propria attività o ad essa ceduti da terzi;
  6. da eventuali liberazioni o donazioni.

E’ vietato distribuire utili o avanzi di gestione ai sensi del D.Lgs. 460/97.

Art. 22 – Decadenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decade:

  1. se a seguito di decadenza di Consiglieri non sostituibili per esaurimento della lista dei non eletti, il Consiglio risultasse composto da un numero interiore al minimo consentito dall’art. 14 del presente Statuto (cinque componenti).
  2. se l’Assemblea non approva il bilancio consuntivo, nonché in ogni momento per richiesta specifica dell’Assemblea con espressione di  voto favorevole in tal senso del 50% + 1 dei Soci presenti in prima convocazione  e dei 2/3 dei Soci presenti in seconda convocazione. I Soci devono essere in regola con i versamenti. In tal caso l’Assemblea nomina un Commissario per l’ordinaria amministrazione. Questi convoca entro 2 (due) mesi l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. La nomina del Commissario non comporta la decadenza del Collegio dei Sindaci  che permangono in carica sino a nuova elezione.

Art. 23 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può verificarsi per l’impossibilità di svolgere l’attività per la quale è stata costituita e deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con maggioranza dei ¾ dei presenti.
Lo scioglimento può essere proposto dal Consiglio Direttivo.
Nel caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio netto sarà devoluto ad Enti od Associazioni similari o ad opere di beneficenza su indicazione dell’Assemblea.
E’ esclusa ogni possibilità di ripartizione dei beni tra i Soci stessi.